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Animali nei luoghi pubblici: fuori o dentro?

Un argomento spesso controverso è proprio la disciplina che riguarda gli animali e, in particolare i cani. Quando si tratta di farli uscire dalla propria abitazione ecco che arrivano i problemi in agguato. Che sia il dirimpettaio o il comune vicino di casa o il proprietario di un locale, il cane viene spesso trattato come una cosa di cui si può far a meno e i cui interessi non sono tutelati, senza tener conto che sono esseri viventi anche loro e, a volte si comportano meglio di noi umani e, ormai sono entrati a far parte della nostra vita, come dei veri e propri membri della famiglia.

E’ bene ricordare che la materia in questione, ossia la “tutela degli animali”, è demandata ai regolamenti comunali, il cosiddetto Regolamento per la tutela degli animali, ovviamente variabile per ogni comune, che decide da sé che tipo di libertà lasciare al nostro amico a quattro zampe. In mancanza di tale regolamento si fa riferimento al Regolamento di Igiene urbana Veterinaria, oppure il Regolamento di Polizia Urbana. Se, tuttavia, manca del tutto una normativa comunale, soprattutto nei luoghi pubblici, ci viene incontro la Legge Regionale che regola la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo.

Sia le Regioni che i Comuni improntano la loro autonoma disciplina in materia sulla Legge Quadro su animali di affezione e prevenzione del randagismo” (281/1991) e al “Regolamento Nazionale di Polizia Veterinaria”, che sono entrambi provvedimenti statali.

  • In particolare questi stabiliscono che è severamente vietato l’ingresso di cani e altri animali in locali dove si preparano cibi: cucine, ospedali e stabilimenti di confezionamento.
  • E’ invece a discrezione dell’esercente l’ingresso degli stessi in locali dove si servono cibi: ristoranti, bar, autogrill, oppure in uffici pubblici come le banche, poste, etc.., salvo in ogni caso una qualsiasi ordinanza del sindaco che regoli diversamente la questione, in ogni caso risultante da appositi documenti o cartelli. La volontà di introdurre il divieto di ingresso degli animali negli esercizi pubblici deve essere preceduto da una comunicazione all’Ufficio competente del comune e seguito quindi, dall’esposizione pubblica e, possibilmente visibile, del relativo cartello di divieto, con il riferimento alla legge menzionata.

La regola vuole che, nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto, i cani debbano essere tenuti con l’apposita museruola, ove richiesta e, al guinzaglio non più lungo di 1,5 – 2 metri; i gatti e gli altri animali, invece, devono essere trasportati in idonei contenitori”. In ogni caso il numero di animali tollerato sui mezzi pubblici è di massimo due e, è possibile che vi venga richiesto il pagamento del biglietto per l’animale.

Cani-guida per i non vedenti

Qualunque persona ostacoli l’ingresso, nei luoghi pubblici o sui mezzi di trasporto, di cani preposti all’accompagnamento di individui non vedenti, incorre in una multa di 500 fino a 2.000 euro. Per questo tipo di cani non è obbligatorio l’uso della museruola, a meno che questa non sia richiesta espressamente dal conducente, o dai passeggeri sui mezzi pubblici.

…E se il cartello di divieto non è esposto?

Se entrate in un locale dove non è esposto alcun cartello di divieto e non è disposto alcun provvedimento comunale speciale al riguardo, avete tutto il diritto di entrare con il vostro cane e il proprietario non può impedirvi di farlo, quand’anche ci sia un’ordinanza del sindaco, perché quest’ultima deve essere affissa e ben visibile, altrimenti incorrerà nella multa prevista e comunque nel richiamo a prendere subito provvedimenti adeguati. Ci si può rivolgere ai vigili che sono tenuti ad accogliere l’esposto, in quanto riguarda “l’omissione d’atti d’ufficio”.

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