“Passo Carrabile”, quando è autorizzato?

Partendo dal presupposto che ormai è diventato un uso comune affiggere cartelli di “passo carrabile” ovunque, resta ora da capire quando esso è autorizzato e, pertanto legale, e quali sono le modalità e le regole da rispettare per permetterne l’affissione.

Innanzitutto occorre precisare la definizione di “accesso”, disposta dall’art. 22 del Codice della strada:

si definiscono accessi:

  • le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
  • le le immissioni per veicoli da un’area privata laterale alla strada di uso pubblico;
  • gli accessi di cui al comma 1 si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti.
  • Sono passi carrabili anche gli accessi ad aree destinate all’esposizione, vendita, manutenzione dei veicoli.

Come avere l’autorizzazione

Si fa domanda all’ente proprietario della strada, di regola il proprio Comune, rispettando la disciplina sull’edilizia e urbanistica, e corrispondendo il relativo canone annuale, TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche).

Requisiti e modalità per l’autorizzazione

  • Devono essere costruiti con materiali durevoli, di adeguate caratteristiche;
  • Deve essere collocato ad almeno 12 metri dalle intersezioni;
  • Devono essere visibili ad una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita sulla strada medesima; solo in casi particolari la distanza minima dalle intersezioni potrà essere ridotta a 3 metri dalle intersezioni;

  • Devono sempre consentire la rapida immissione del veicolo nella proprietà e comunque non ostacolare la fluidità della circolazione stradale; qualora l’accesso alle proprieta’ laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale.
  • Qualora l’accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, deve essere arretrato l’elemento di chiusura allo scopo di consentire la sosta di un veicolo in attesa di ingresso fuori della carreggiata (ml. 4,50 per le autovetture). La zona di arretramento deve essere sempre pavimentata. All’arretramento si può derogare utilizzando un sistema di apertura automatico con comando a distanza nel caso di obiettive impossibilità costruttive;

  • Deve essere collocato ad un’altezza da terra non inferiore a ml. 0,60 e non superiore a ml. 2,20;
  • Non deve essere collocato su elementi mobili come cancelli, porte o catene, che se aperti non consentono di osservare il segnale;
  • E’ consentita l’apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l’apertura di cantieri o simili. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall’intersezione (almeno 12 metri o, in casi particolari, 3 metri).
  • Deve riportare il numero dell’autorizzazione e l’indicazione dell’anno del rilascio. Non hanno alcuna validità i cartelli di passo carrabile non forniti dal Comune.
  • In caso di modifica di marciapiede esistente, è il caso degli scivoli, è vietato realizzare gradini o qualsiasi cosa che impedisca il passaggio; è opportuno accompagnarlo con rampe di pendenza rispondente alla normativa sulle barriere architettoniche, utilizzando materiale dello stesso tipo del marciapiede. In caso di chiusura di passo carrabile esistente, dovrà essere ripristinato, a cura e spese del richiedente, il suolo pubblico antistante, cioè riportarlo a com’era prima.
  • Di regola è il Comune che sceglie fra i vari tipi di passo carrabile (lastra in alluminio, segnali orizzontali nella carreggiata,etc..) secondo le caratteristiche della strada interessata. Il titolare che ha ottenuto l’autorizzazione ad affiggere il passo carrabile può, a sua discrezione e a proprie spese, tracciare segni orizzontali per delimitare l’area adibita al passo carrabile, ovviamente rispettando quelle che sono le misure previste dal Codice della Strada.

importanteIn presenza del cartello di passo carrabile è vietata anche qualsiasi altra utilizzazione dell’area antistante l’accesso. Non è consentito neanche al titolare della concessione di sostare od occupare l’area con qualsiasi elemento.

Durata dell’autorizzazione

Di regola l’autorizzazione è concessa per la durata di 29 anni, salve ovviamente successive modifiche o revoche del permesso. L’autorizzazione decade in caso di trasferimento della proprietà del passo carrabile, sempre che non venga inoltrata istanza di subentro dal nuovo proprietario entro gg. 60 dall’avvenuto trasferimento di proprietà. Gli interessati agli accessi laterali debbono inoltrare l’istanza al Comune per ottenere l’autorizzazione del passo carrabile, unitamente all’attestazione del versamento di €. 30.00.La domanda, in bollo e con allegata una seconda marca da bollo da apporre sulla autorizzazione, dovrà contenere le generalità del proprietario richiedente, il codice fiscale, la sua residenza e il domicilio, le necessarie indicazioni per l’individuazione del locale o dell’area interessata e dovrà contenere inoltre l’esplicita dichiarazione relativamente alle dimensioni del passo carrabile ed alle distanze dalla più prossima intersezione stradale.

Concessioni a titolo gratuito

Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per gli uffici della Pubblica Amministrazione, gli Uffici Giudiziari, le sedi delle Forze di Polizia, le associazioni di volontariato e ai portatori di handicap motorio.

Sanzioni

Tutti coloro che realizzino o mantengano passi carrabili senza la preventiva autorizzazione sono assoggettati al pagamento della sanzione amministrativa da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 150.00.

considerazioni: cosa è bene sapere?

Tuttavia è bene sapere che spesso vengono effettuata molte truffe da parte dei comuni che impongono il pagamento della tassa di autorizzazione anche quando non ci dovrebbe essere. E’ il caso del “passo a raso” in cui non c’è una interruzione sul marciapiede o modifiche del piano stradale che permettano, al proprietario dell’accesso, una posizione ed un uso diverso del marciapiede da quello di cui può fruire tutta la collettività”. Quindi se non c’è occupazione non c’è neanche tassa. Infatti l’articolo 44 del decreto legislativo n. 507/1993definisce i passi carrabili “quei manufatti costituiti da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata”. Il problema è causato dai Vigili urbani che girano per far pagare la tassa agli ignari cittadini, facendo loro firmare una “richiesta di regolarizzazione”, che praticamente è una semplice richiesta del cartello di divieto di sosta, dietro pagamento del canone annuo.

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1 Commento

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Una risposta a ““Passo Carrabile”, quando è autorizzato?

  1. se il cartello di passo carrabile è posto in altezza oltre i metri 2,2 è comunque valido e quindi in caso di infrazione bisogna pagare l’eventuale multa?

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